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DECRETO – LEGGE 10 febbraio 1996, n. 56.
 
Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell’ozono stratosferico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di modificare la legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente, al fine di dare attuazione alla sopravvenuta normativa comunitaria;

Vista la deliberazione del Consigli dei Ministri, adottata nella riunione del giorno 9 febbraio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e, ad interim, Ministro di grazia e giustizia e del Ministro dei lavori pubblici e dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del commercio con l’estero e delle finanze e, ad interim, del bilancio e della programmazione economica; 

 
EMANA


Il seguente decreto – legge:

ART. 1.
All’articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) al regolamento (CE) n. 3093/1994 del Consiglio del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.".

All’articolo 3, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, le parole: "citato regolamento (CEE) n. 594/1991, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/1992" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento (CE) n. 3093/1994" e all’articolo 4, comma 1, le parole: "regolamento (CEE) n. 594/1991" sono sostituite dalle seguenti: " regolamenti (CE) n. 3093/1994.". 


ART. 2.
I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, sono sostituiti dal seguente:
"3. Entro il 31 marzo 1996, con decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sono stabiliti in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva del regolamento CE n. 3093/1994: la data fino alla quale è consentito l’utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge e di tempi e le modalità per la cessazione dell’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla indicata tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma.".

Il comma 6 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituita dal seguente:
"4. Le imprese che intendono cessare la produzione e l’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti, possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dell’ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all’articolo 10, con priorità correlata all’anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, d’intesa con il Ministro dell’ambiente.".

Il comma 7 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:
"5. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e nei casi più gravi, con la revoca dell’autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l’attività costituente illecito.".

ART. 3.
Al comma 8, lettera i ), dell’articolo 6 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in conformità con le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 3093/1994 e con le disposizioni nazionali adottate ai sensi dell’articolo 130T del Trattato di Roma istitutivo della Comunità europea;"

Al comma 8 dell’articolo 6 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"i-bis) delle modalità per l’applicazione dell’etichettatura e degli obblighi di informazione di cui all’articolo 12.". 

ART. 4.
Il comma 1 dell’articolo 12 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:
" 1. I prodotti e i beni, contenenti le sostanze lesive prodotti nel territorio dello Stato o provenienti da Stati esteri, a decorrere dal sessantesimo giorno alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 6, comma 8, lettera i-bis), devono recare sull’etichetta, ovvero sulla superficie esterna, una scritta chiaramente leggibile posta in un punto ben visibile con la seguente dicitura: "Questo prodotto contiene sostanze che danneggiano l’ozono stratosferico; alla fine del suo utilizzo deve essere consegnato agli appositi centri di raccolta: chiedere informazioni ai Servizi di gestione della nettezza urbana nel vostro comune".".

Il comma 4 dell’articolo 12 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, e sostituito dal seguente:
"4. Le medesime informazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere inserite:

a. nei libretti di istruzione, esplicativi e pubblicitari, oppure nei certificati di garanzia dei prodotti o beni contenenti le sostanze lesive;

b. nei messaggi pubblicitari diffusi con qualunque mezzo di comunicazione di prodotti e di beni che contengono le sostanze lesive.".

ART. 5.
Sono abrogati gli articoli 6, commi 2, 3, 4, 7 e 8, lettere e), f) e h), 7, 8 e 9 della legge 28 dicembre 1993, n. 549.

ART. 6.
Sono autorizzati con decorrenza dell’anno 1996, la continuazione delle spese relative alle attività nazionali previste dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549, riguardanti le misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente, nonché il finanziamento per la partecipazione ai comitati e gruppi di lavoro e l’apporto del contributo italiano per finanziare le spese amministrative del Segretario, previsti dal protocollo alla convenzione di Vienna per la protezione dell’ozonosfera, adottato a Montreal il 16 settembre 1987 e ratificato con la legge 23 agosto 1988, n. 393.

È autorizzata a decorrere dall’anno 1996, la continuazione delle spese connesse alle attività previste dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992 e ratificata con la legge 15 gennaio 1994, n. 65.

All’onere derivante dalla applicazione dei commi 1 e 2, valutato rispettivamente in lire 1.480 milioni annue ed in lire 1800 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio 


ART. 7.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 
 
 
 
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