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DECRETO 26 marzo 1996
 
Attuazione del decreto - legge 10 febbraio 1996, n. 56, sulle sostanze dannose per la fascia di ozono stratosferico.

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO

Visti la legge n. 549 del 28 dicembre 1993, concernente "Misure a tutela dell’ozono e dell’ambiente" e il regolamento del Consiglio dell’Unione europea n. 3093/94, adottato con la base giuridica dell’art. 130 S del trattato di Roma;

Visto il decreto - legge 10 febbraio 1996, n. 56, che modifica la legge n. 549 del 28 dicembre 1993;

Considerato che l’Italia intende perseguire gli obiettivi per la protezione dell’ozonosfera e del clima globale in modo ordinato, ai sensi dell’art. 130 T del trattato di Roma;

Considerato inoltre che il controllo delle sostanze pericolose, con particolare riferimento agli halons, al bromuro di metile ed agli idrofluorocarburi con alto potenziale di distruzione dell’ozono, appare necessario anche sulla base degli ultimi rapporti dello Scientific Assessment Panel del Protocollo di Montreal;

Viste le conclusioni del Consiglio dei Ministri dell’Unione europea del 6 ottobre 1995;

Viste le conclusioni della VII Conferenza delle parti del Protocollo di Montreal, tenutasi a Vienna il 7 dicembre 1995;

DECRETA

ART. 1.
È applicato il regolamento europeo 3093/1994, integrato dalle disposizioni di cui al presente decreto ai sensi dell’art. 130 T del trattato di Roma.

ART. 2.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 del presente decreto è vietato l’utilizzo delle sostanze di cui alla tabella A – gruppo II, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993:

a. negli apparecchi ed impianti venduti ed installati a decorrere dal 31 marzo 1996;

b. in tutti gli apparecchi ed impianti a decorrere dal 1° gennaio 1999 ovvero precedentemente:
a decorrere dalla data di effettuazione del primo eventuale collaudo, posteriore al 31 marzo 1996, richiesto da specifiche normative o leggi;
a decorrere dalla data della prima eventuale ricarica che si renda necessaria dopo il 31 marzo 1996.

ART. 3.
Le disposizioni di cui all’art. 2 del presente decreto non si applicano ad apparecchi ed impianti destinati ai seguenti usi critici: 

I ) protezione dei vani motore, dell’avionica, dei compartimenti di carico delle cabine degli aerei civili e militari;

II ) protezione dei vani motore e delle sale di controllo delle imbarcazioni militari;

III) soppressione delle esplosioni e inertizzazione di mezzi militari;

IV) protezione delle piattaforme petrolifere.

La lista di cui al comma precedente sarà aggiornata periodicamente tenendo conto della eventuale disponibilità di nuovi prodotti o tecnologie. 

ART. 4.
E’ consentito l’uso di impianti antincendio fissi, di inertizzazione, negli impianti veicolati e negli estintori portatili e carrellati, di qualunque sostanza gassosa – di cui alla tabella B, b), Gruppo I, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993, per le quali tale uso è considerato essenziale – i cui valori massimi di indice di effetto serra (GWP – orizzonte 100 anni), di permanenza in atmosfera (ALT) e di impoverimento dello strato di ozono (ODP – model derived), non superino rispettivamente 3400, 42 anni e 0.065.

L’uso di agenti gassosi antincendio di cui alla tabella B, b), Gruppo I, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993, per la sostituzione degli halons in impianti antincendio e di inertizzazione, ed in estintori portatili e carrellati, aventi valori di GWP, ODP e ALT superiori ai valori indicati al precedentemente comma, deve essere limitato a quelle applicazioni per le quali non sono disponibili altri prodotti sostitutivi o tecnologie alternative.

A tal fine le aziende produttrici o installatrici di impianti antincendio nonché quelle produttrici di estintori portatili e carrellati, che vogliano utilizzare tali agenti, devono inviare al Ministero dell’ambiente e al Ministero dell’industria una comunicazione corredata di idonea documentazione riguardante le quantità che si intendono utilizzare e la valutazione dell’impatto ambientale globale dell’agente estinguente, anche utilizzando criteri di valutazione diversi da quelli di cui al comma 1, purché adottati da enti nazionali e agenzie di certificazione operanti nei paesi appartenenti all’area OECD, nonché attestare l’impossibilità al ricorso di prodotti alternativi.

Al Ministero dell’ambiente, di concerto con il Ministero dell’industria, è attribuita la facoltà di sospendere l’utilizzo degli agenti qualora – a seguito di controlli – la documentazione risulti incompleta e non corrispondente ai dati caratteristici dell’estinguente utilizzato.

ART. 5.
Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente decreto, detenga una quantità qualsiasi di sostanze di cui alla predetta tabella A – gruppo II, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993, in impianti fissi in esercizio ovvero ne detenga, in apparecchiature mobili, una quantità non inferiore, complessivamente, a 100 kg, deve darne comunicazione ai Ministeri dell’ambiente e dell’industria, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, indicando quantità e tipologia dei prodotti posseduti.

Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente decreto, detenga, sul territorio nazionale, scorte di sostanze di cui alla predetta tabella A – gruppo II, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993, deve darne comunicazione ai Ministeri dell’ambiente e dell’industria entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, indicandone quantità e tipologia.

ART. 6.
I produttori e gli importatori di sostanze sostitutive di quelle di cui alla tabella A – gruppo II, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993, singolarmente o in associazione tra loro e/o con altri operatori del settore, specializzati nell’installazione di apparecchi e impianti antincendio, sono tenuti a concludere accordi di programma, finalizzati alla:

a. istituzione di centri di raccolta autorizzati;

b. raccolta delle sostanze di cui alla tabella A – gruppo II, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993.

La creazione dei centri di raccolta dovrà essere comunicata ai Ministeri dell’ambiente e dell’industria entro novanta giorni dalla loro costituzione.

I centri di raccolta dovranno analiticamente e tempestivamente comunicare ai Ministeri dell’ambiente e dell’industria:
le quantità di sostanze in ingresso per tipo e la loro provenienza ;
le quantità di sostanze in uscita per tipo e la loro destinazione. Nel caso di avvio a distruzione, dovrà essere richiesta, a chi provveda alla stessa, attestazione di avvenuta eliminazione da inviare in copia ai Ministeri dell’ambiente e dell’industria.

All’atto della costituzione e poi trimestralmente, ogni 1° gennaio, aprile, luglio e ottobre, i centri di raccolta dovranno comunicare ai Ministeri dell’ambiente e dell’industria le quantità in giacenza per tipo di sostanza, anche se uguali a zero.

Chiunque utilizzi le sostanze della tabella A – gruppo II, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993, ai sensi dell’art. 3, punto I, del presente decreto, prelevandolo dai centri di raccolta, dovrà farsi carico dei costi necessari al loro riciclo o rimessa a titolo

Le quantità necessarie di sostanze di cui alla tabella A – gruppo II, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993, e il numero di anni per i quali dovrà essere garantito il soddisfacimento degli usi critici sarà stabilito dal Ministero dell’ambiente, di concerto con il Ministero dell’industria, sulla base delle informazioni e dei dati forniti dai legittimi intestatari degli stessi.

I costi della distruzione delle sostanze di cui alla tabella A – gruppo II, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993, eccedenti gli usi critici ordinata dal Ministero dell’ambiente di concerto con il Ministero dell’industria, saranno a carico dei centri di raccolta, costituiti da imprese che abbiano provveduto a ritirarle, previa fornitura di sostanze sostitutive ammesse. Le sostanze di cui alla tabella A – gruppo II, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993 che non venissero sostituite per dismissione dell’impianto o altra causa, dovranno essere comunque conferite ai centri di raccolta che potranno esportarle nei paesi di cui ex art. 5 del Protocollo di Montreal, per impieghi critici consentiti, previa comunicazione ai Ministeri dell’ambiente e dell’industria.

I centri di raccolta dovranno sottoporre ai Ministeri dell’ambiente e dell’industria, per l’approvazione:
le procedure per la raccolta delle sostanze lesive;
le procedure per il recupero e/o il riciclaggio e/o la rimessa a titolo delle sostanze lesive;
i limiti ammessi di dispersione e le procedure per evitarla;
i criteri dell’addestramento ed il tipo di formazione del personale addetto;
le tecniche di distruzione e chi procederà alla stessa. 

ART. 7.
Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 8 del presente decreto, la produzione e il consumo del bromuro di metile sono ridotte, rispetto ai livelli del 1991, nella misura del 25% entro il 1° gennaio 1998, del 50% entro i 1° gennaio del 2005, del 100 % entro il 10 gennaio 2010.

ART. 8.
Entro il 31 dicembre 1996, con decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato , sono individuati gli usi critici del bromuro di metile in agricoltura per i quali sono concesse deroghe rispetto alle limitazioni di cui all’articolo precedente.

ART. 9.
Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10:
il consumo degli idroclorofluorocarburi per aerosol e schiume flessibili è vietato a partire dal 1° gennaio 1996;
il consumo degli idroclorofluorocarburi con ODP superiore a 0.065 è vietato a partire dal 1° gennaio 2000.

ART. 10.
Entro il 31 dicembre 1996 con decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato, sono individuati gli usi essenziali degli idroclorofluorocarburi per i quali sono concesse deroghe rispetto alle limitazioni di cui all’articolo precedente.

 
 
 
 
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